Molti enti locali in questo periodo sono alle prese con la definizione della disciplina delle progressioni verticali, istituto “dimenticato” dal 2009 a causa dei rigidi limiti imposti dal d.lgs. 150/2009, il quale consentiva le procedure verticali solo tramite l’espletamento di procedure concorsuali e la riserva del 50% dei posti a personale interno.
A riaccendere l’attenzione e l’interesse sulle progressioni tra le aree è stata la legge 113/2021, di conversione del d.l. 80/2021, che novellando il comma 1 bis dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001, ha riconosciuto (nuovamente) agli enti locali la facoltà di attuare le progressioni verticali “tramite procedure comparative” e non più con “concorso pubblico con la riserva del 50% dei posti”.