Il Sindaco di un Comune, premesse le difficoltà di provvedere alla formazione iniziale e al primo affiancamento del personale neo-assunto, spesso privo di pregresse esperienze lavorative – difficoltà conseguenti all’assenza (soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni) di personale più anziano in servizio che possa sopperire a tali necessità e alla tendenziale indisponibilità del personale di altri Comuni, ha chiesto se il divieto di conferire incarichi di studio e consulenza a personale in quiescenza trovi o meno applicazione rispetto a “incarichi di formazione specialistica” conferiti “a già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con previsione di riconoscimento di un compenso oltre al rimborso delle spese documentate sostenute e rendicontate”.